PER UN USO INTELLIGENTE DELLE RISORSE PROVENIENTI DAL DEBITO: le nostre proposte per aiutare l’economia

PER UN USO INTELLIGENTE DELLE RISORSE PROVENIENTI DAL DEBITO: le nostre proposte per aiutare l’economia

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Di seguito le nostre proposte, presentate dal nostro Gruppo Consiliare durante il dibattito sul Bilancio, per un uso intelligente delle risorse provenienti dal debito estero.

Fondamentale aiutare l’economia a ripartire, nel breve, medio e lungo termine.

Art.4 – MODIFICATIVO

1. Ai sensi dell’articolo 18 del Decreto – Legge 26 maggio 2020 n. 91, sul capitolo 1-3-2390 “Fondo straordinario a sostegno del rilancio dell’economia” è previsto, per l’esercizio 2021, uno stanziamento pari a euro 180.000.000€ 100.000.000,00 da gestire con le modalità di cui al precitato articolo 18.
2. Tale Fondo, e lo stanziamento di cui al comma precedente, devono servire a finanziare prioritariamente le misure di cui agli articoli successivi.
3. Le somme derivanti dagli eventuali contratti di finanziamento di cui all’articolo 3 comma 2 devono essere destinati, per almeno l’80% del loro importo, al Fondo straordinario a sostegno del rilancio dell’economia.

Art.4bis – AGGIUNTIVO
(Riduzione del costo delle utenze)

1. Con una parte delle risorse di cui all’articolo 4, è finanziata per tutto il 2021, a beneficio delle imprese che abbiano avuto nel 2020 cali di fatturato pari almeno al 20% rispetto al valore medio dei periodi di imposta dal 2016 al 2019, la riduzione del 50% del costo delle utenze di energia, gas, acqua e rifiuti.
2. Con Decreto Delegato possono essere previste soglie massima di sconto, che tengano conto in particolare della presenza di aziende particolarmente energivore.
3. Per tutte le attività del settore bar-alberghi-ristoranti e del commercio, che siano ubicate nel Centro Storico della capitale, la riduzione di cui al comma 1 è del 90%.

Art.4ter – AGGIUNTIVO
(Ampliamento utilizzo Credito Agevolato)

1. Con una parte delle risorse di cui all’articolo 4, è finanziata per tutto il 2021, a beneficio delle imprese che abbiano avuto nel 2020 cali di fatturato pari almeno al 20% rispetto al valore medio dei periodi di imposta dal 2016 al 2019, la possibilità di ottenere credito agevolato su qualunque tipo di investimento finalizzato ad incrementare le capacità reddittuali ed il business dell’attività economica, a prescindere dal rispetto dei vincoli occupazionali e dimensionali previsti dal Decreto Delegato n.72/2018.
2. Sul Fondo di cui all’articolo 4 è imputato il pagamento del contributo in conto interessi a carico dello Stato.
3. Con Decreto Delegato possono essere previste soglie massime di credito agevolato erogabile a seconda del tipo di investimento ed eventuali modalità speciali di verifica dell’investimento e del suo andamento nel tempo.

Art.4quater – AGGIUNTIVO
(Nuove regole per la Cassa Integrazione Guadagni causa 4)

1. Con una parte delle risorse di cui all’articolo 4, è finanziata per tutto il 2021 la proroga dell’utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni per causa 4, di cui al Decreto – Legge 27 luglio 2020 n.123.
2. Tramite Decreto Delegato dovrà essere riformata la disciplina della Cig causa 4 per consentire:
a) la possibilità di accedervi anche qualora, per motivazioni oggettivamente documentabili, l’operatore economico sospenda l’attività ordinaria o la richieda per l’intero orario di lavoro di tutti i dipendenti;
b) la possibilità di utilizzarla per tutti i dipendenti, compresi il coniuge, i parenti ed affini entro il primo grado di titolari di attività che non siano assunti da 5 anni, purchè fossero già dipendenti al 28 febbraio 2020;
c) la possibilità di una erogazione diretta alle imprese da parte dell’Iss, senza che siano loro a doverla anticipare.

Art.4quinquies – AGGIUNTIVO
(Sostegno alla ripresa delle PMI ed aumento della competitività del sistema)

1. Con una parte delle risorse di cui all’articolo 4, è finanziata per tutto il 2021, a beneficio delle imprese che abbiano avuto nel 2020 cali di fatturato pari almeno al 20% rispetto al valore medio dei periodi di imposta dal 2016 al 2019, sono finanziati:
a) l’allungamento dei termini per il pagamento dell’imposta monofase e la possibilità di rateizzare il pagamento senza penalità ed interessi;
b) l’estensione di 1 anno delle agevolazioni sui contributi Iss e Fondiss previsti per le nuove attività economiche;
c) la riduzione del 50% sulla tassazione dei dividendi;
d) una tassazione del 1% sulle plusvalenze societarie e redditi derivanti da prodotti finanziari;
e) la possibilità di ripianare in 5 anni le perdite d’esercizio conseguite nel 2020;
f) il blocco del pagamento dei cosidetti “acconti Igr”;
g) l’erogazione di uno strumento di sostegno al reddito destinato a quei lavoratori autonomi, imprese individuali e liberi professionisti che, pur potendo dimostrare il calo di fatturato, non hanno accesso alla Cassa Integrazione Guadagni ed abbiano deciso di mantenere attiva la propria licenza di esercizio.
2. Con uno o più Decreti Delegati vengono normate le agevolazioni e i contributi di cui sopra definendone, laddove necessario, importi, forme e modalità di erogazione.

Art.4sexies – AGGIUNTIVO
(Sostegno al ricollocamento dei lavoratori indipendenti)

1. Con una parte delle risorse di cui all’articolo 4, è finanziata per tutto il 2021, a beneficio delle imprese che abbiano avuto nel 2020 cali di fatturato pari almeno al 20% rispetto al valore medio dei periodi di imposta dal 2016 al 2019, l’erogazione di un “contributo per il ricollocamento”.
2. Il “contributo per il ricollocamento” è destinato a quei lavoratori autonomi o titolari di imprese individuali o liberi professionisti che abbiano cessato l’attività durante i periodi di emergenza sanitaria per effetto del calo di fatturato, ed ha l’obiettivo di garantire un minimo di sostentamento economico in attesa di una ricollocazione.
3. Con Decreto Delegato vengono stabiliti importi, forme e modalità di erogazione del contributo, fermo restando il non superamento del limite massimo di importo previsto per l’Indennità di Disoccupazione.

Art.4septies – AGGIUNTIVO
(Azzeramento tassa di licenza, sulle esposizioni pubblicitarie e minimum tax)

1. A beneficio delle imprese che abbiano avuto nel 2020 cali di fatturato pari almeno al 20% rispetto al valore medio dei periodi di imposta dal 2016 al 2019, è disposta la sospensione del pagamento per tutto il 2021:
a. della tassa di rinnovo della licenza di esercizio;
b. della tassa sulle esposizioni pubblicitarie;
c. dell’imposta speciale sul reddito di cui all’articolo 150 della legge n.166/2013;
2. Con Delibera di Congresso di Stato sono disposti gli opportuni trasferimenti fra i capitoli del bilancio dello Stato per coprire, tramite il Fondo di cui all’articolo 4, le minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 1.

Art.4octies – AGGIUNTIVO
(Ristori alle attività economiche)

1. Nel corso dell’esercizio finanziario 2021, è disposta l’erogazione di un “ristoro” economico, pari al 40% degli utili medi dichiarati relativi ai periodi di imposta dal 2017 al 2019, a beneficio delle imprese che abbiano subito almeno un provvedimento di chiusura forzata durante i periodi di emergenza sanitaria, che abbiano chiuso il 2020 con in organico almeno il 90% dei lavoratori subordinati in ruolo al 31 Dicembre 2019, e che abbiano avuto nel 2020 cali di fatturato pari almeno al 20% rispetto al valore medio dei periodi di imposta dal 2016 al 2019.
2. Il “ristoro” è imputato sul Fondo di cui all’articolo 4.
3. Il “ristoro” va considerato come componente positiva di reddito in sede di redazione del bilancio di esercizio.
4. Le imprese che abbiano proceduto a licenziamenti possono comunque beneficiare del “ristoro” qualora, nel corso del 2021, assumano nuovamente i dipendenti licenziati con il medesimo contratto di lavoro precedente.
5. Con Decreto Delegato possono essere previste forme di erogazione del “ristoro” dilazionate nel tempo, pur rimanendo sempre entro il periodo di imposta 2021, nonché eventuali limiti massimi all’importo del ristoro erogabile a seconda della tipologia di attività economica e di specificità che le contraddistinguono.

Art.4novies – AGGIUNTIVO
(Contributo sull’affitto)

1. Con una parte delle risorse di cui all’articolo 4, è disposta l’erogazione nel corso del 2021 di un “contributo a fondo perduto sull’affitto”, pari al 30% dell’importo dell’affitto pagato nel 2020 da quelle attività economiche che abbiano avuto, nel corso dello stesso anno, cali di fatturato pari almeno al 20% rispetto al valore medio dei periodi di imposta dal 2016 al 2019.
2. Con Decreto Delegato sono stabilite soglie massime di erogazione di tale contributo, in relazione alla tipologia di attività economica ed alla sua dimensione.
3. Il medesimo Decreto Delegato può stabilire anche forme di erogazione diversa da quella a fondo perduto, ad esempio attraverso un credito di imposta a valere su tutte le imposte che le medesime imprese devono pagare allo Stato.

Art.4decies – AGGIUNTIVO
(Incentivazione dei consumi in territorio)

1. Con una parte delle risorse di cui all’articolo 4, con l’obiettivo di incrementare i la quota di consumi effettuata nel territorio della Repubblica di San Marino, sono finanziate per tutto il 2021:
a) l’incremento della quota di “deducibilità” delle spese effettuate nel territorio sammarinese per l’acquisto di beni o servizi effettuate o documentate tramite Smac Card fino ad un massimo di € 30.000,00 (trentamila/00);
b) una forma di “cashback”, cioè un rimborso diretto sulla Smac di una percentuale di quanto speso in territorio tramite la stessa Smac o altri strumenti di pagamento elettronici, al di sopra di una certa soglia di spesa in rapporto al proprio reddito;
c) la “fiscalizzazione” delle spese, vale a dire la previsione che ogni euro speso a San Marino dà diritto a un bonus fiscale in euro detraibile dalle tasse entro un periodo (2-3 anni), prevendo anche delle forme di remunerazione ulteriori per chi non detrae immediatamente il bonus ma lo conserva.
2. Il Congresso di Stato è autorizzato ad emanare uno o più Decreti Delegati per regolamentare tutte o alcune forme di incentivazione di cui al comma 1. In particolare, detta le opportune norme transitorie di modifica della legge n.166/2013 e successive modifiche, ed in particolare dell’articolo 14 comma 2 e dell’Allegato C, articolo C1, comma 3, per rendere coerente la disciplina normativa con quanto previsto al comma 1 lettera a).
3. Con Delibera di Congresso di Stato sono disposti gli opportuni trasferimenti fra i capitoli del bilancio dello Stato per coprire, tramite il Fondo di cui all’articolo 4, le minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 lettera a). Le spese derivanti dalle forme di incentivazione di cui al comma 1, lettera b) e c) sono imputate sul Fondo di cui all’articolo 4.

Art.4undecies – AGGIUNTIVO
(Riduzione Monofase e azzeramento imposta sui servizi)

1. Con una parte delle risorse di cui all’articolo 4, con l’obiettivo di incrementare i consumi nel territorio della Repubblica di San Marino e la competitività del sistema, nonché di sostenere i settori economici più colpiti dall’emergenza sanitaria, in attesa della riforma delle imposte indirette, sono finanziati per tutto il 2021:
a) la riduzione dell’imposta monofase al 15% sugli acquisti di merce effettuati in tale periodo;
b) l’azzeramento dell’imposta complementare sui servizi.
2. Con Delibera di Congresso di Stato sono disposti gli opportuni trasferimenti fra i capitoli del bilancio dello Stato per coprire, tramite il Fondo di cui all’articolo 4, le minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 1.

Art.4duodecies – AGGIUNTIVO
(Garanzia al 100% sui finanziamenti)

1. È dato mandato al Congresso di Stato di emanare un Decreto Delegato per portare al 100% la garanzia, in concorso proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, sui finanziamenti di cui all’articolo 20, comma 2, lettera f) del Decreto Legge n.63/2020 fino all’importo di 25.000€, sulla base di criteri legati sia al fatturato sia al costo del personale, concessi dagli istituti di credito.
2. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia per tutto il periodo di imposta 2021.
3. Per i finanziamenti superiori all’importo definito al comma 1, è dato mandato al Congresso di Stato di istituire, tramite apposito Decreto Delegato, un fondo di garanzia per favorire l’accesso al credito da parte di attività sammarinesi nell’esercizio 2021 stabilendo il limite massimo di finanziamento garantibile, la percentuale di garanzia e i progetti finanziabili che devono essere progetti a medio-lungo termine.
4. Il contributo in conto interessi a carico dello Stato è imputato sul Fondo di cui all’articolo 4.

Art.4terdecies – AGGIUNTIVO
(Incentivi alla sosta dei turisti)

1. È dato mandato al Congresso di Stato di emanare un Decreto Delegato per prevedere forme di incentivazione economica della domanda turistica, anche tramite voucher o Smac specifiche, che consentano ai turisti che scelgano di trascorrere almeno 2 notti nella Repubblica di San Marino di ottenere risorse economiche da spendere presso
operatori economici sammarinesi, favorendo in tale modo tutta l’economia di servizio al turismo ed un parziale rientro della spesa.
2. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia per tutto il periodo di imposta 2021.
3. La spesa per l’intervento di cui al comma 1, è imputato sul Fondo di cui all’articolo 4.

Art.4quaterdecies – AGGIUNTIVO
(Riduzione cuneo fiscale)

1. Con lo scopo di favorire permanentemente le nuove assunzioni, è dato mandato al Congresso di Stato di emanare un Decreto Delegato mirato a ridurre permanentemente il cosidetto “cuneo fiscale”, in particolare per quegli oneri sociali che riguardano benefici in cui è ragionevole ottenere un risparmio grazie all’applicazione dell’ICEE, per tutte le imprese che pongano in essere nuove assunzioni di personale iscritto alle liste di avviamento al lavoro nel corso dell’esercizio 2021.
2. Il beneficio di cui al comma 1 non si applica per le nuove assunzioni di lavoratori che negli ultimi 12 mesi abbiano svolto attività lavorativa per i medesimo datore di lavoro la medesima impresa o per altra società da essa controllata o ad essa collegata. Parimenti non si applicano per i lavoratori che nei tre mesi precedenti abbiano dato le dimissioni da una precedente occupazione a tempo indeterminato. Sono esclusi dall’ottenimento di tali sgravi anche gli operatori economici non in regola con la propria posizione contributiva, salvo l’utilizzo delle forme di dilazione di pagamento previste dai Decreti Legge emessi nel corso dell’emergenza sanitaria.
3. Il Decreto Delegato può dettare eventuali disposizioni integrative ai fini della migliore applicabilità di tali benefici, regolando anche eventuali esclusioni al fine di evitare distorsioni e abusi.
4. La spesa per l’intervento di cui al comma 1, è imputato sul Fondo di cui all’articolo 4.

Art.4quindecies – AGGIUNTIVO
(Incentivi alla trasformazione digitale)

1. È dato mandato al Congresso di Stato di emanare un Decreto Delegato per prevedere forme di ausilio, tramite agevolazioni fiscali, crediti agevolati o contributi a fondo perduto, per le imprese che pongano in essere processi di trasformazione digitale, nel corso del 2021, nei loro cicli produttivi di beni o di erogazione di servizi.
2. La spesa per l’intervento di cui al comma 1, è imputato sul Fondo di cui all’articolo 4.

Art.4sedecies – AGGIUNTIVO
(Incentivi per la banda larga)

1. È dato mandato al Congresso di Stato di emanare un Decreto Delegato per introdurre forme di agevolazione per le per i nuclei famigliari e le imprese che, nei successivi 12 mesi, vogliano sottoscrivere un abbonamento per l’accesso a connessioni di rete ad alta velocità.
2. La spesa per l’intervento di cui al comma 1, è imputato sul Fondo di cui all’articolo 4.

Art.4septiesdecies – AGGIUNTIVO
(Pacchetto crescita per le imprese)

1. Con una parte delle risorse di cui all’articolo 4, con l’obiettivo di favorire la ripresa economica, la messa in campo di investimenti utili alla ripartenza delle imprese e l’assunzione di lavoratori iscritti alle liste di avviamento al lavoro, sono finanziati per i periodi di imposta 2021-2022-2023:
a. l’azzeramento di tutte le imposte dovute sugli investimenti posti in essere dalle attività economiche che rientrino negli ambiti di cui all’articolo 62 della legge n.166/2013 e successive modifiche, con riguardo a titolo esemplificativo all’acquisto dei beni, alle imposte di registro, alla fornitura di servizi;
b. la maggiorazione del 30% sul costo dei beni strumentali materiali nuovi acquisiti nel corso dei 3 periodi d’imposta, ad esclusione delle spese in veicoli ed altri mezzi di trasporto ad uso promiscuo, per la determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
c. lo sgravio totale dal pagamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per tutti e 3 i periodi di imposta sulle nuove assunzioni di lavoratori iscritti alle liste di avviamento al lavoro;
d. la possibilità di recuperare tramite crediti di imposta il 40% dei costi per la formazione del personale posti in essere nel triennio.
2. Gli sgravi di cui al comma 1, lettera c., non si applicano per le nuove assunzioni di lavoratori che negli ultimi 12 mesi abbiano svolto attività lavorativa per i medesimo datore di lavoro la medesima impresa o per altra società da essa controllata o ad essa collegata. Parimenti non si applicano per i lavoratori che nei tre mesi precedenti abbiano dato le dimissioni da una precedente occupazione a tempo indeterminato. Sono esclusi dall’ottenimento di tali sgravi anche gli operatori economici non in regola
con la propria posizione contributiva, salvo l’utilizzo delle forme di dilazione di pagamento previste dai Decreti Legge emessi nel corso dell’emergenza sanitaria.
3. Con Decreto Delegato sono dettate le necessarie disposizioni di specificazione e dettaglio ai fini della migliore applicabilità di tali benefici, regolando anche eventuali esclusioni al fine di evitare distorsioni e abusi.

Art.4octiesdecies – AGGIUNTIVO
(Fatturazione elettronica)

1. È dato mandato al Congresso di Stato di emanare un Decreto Delegato, entro il 31/3/2021, per procedere alla modifica dell’esistente normativa per introdurre la fatturazione elettronica nello scambio di beni e servizi fra operatori economici sammarinesi e poterne consentire altresì l’allineamento alla normativa italiana sia negli scambi di beni che nella prestazione di servizi anche mettendo in campo di tutti gli adeguamenti degli applicativi informatici ed i presidi tecnici atti a rendere possibile l’utilizzo della stessa, consentendo l’eliminazione della vidimazione cartacea delle fatture oggi prevista

Art.4noviesdecies – AGGIUNTIVO
(Incentivi sull’uso della Pec)

1. È dato mandato al Congresso di Stato di emanare un Decreto Delegato, entro il 31/3/2021, per prevedere forme di incentivo all’utilizzo della posta elettronica certificata tra imprese e con i privati per garantire un risparmio dei costi dell’impresa e renderla conveniente rispetto alle tariffe ad oggi in vigore.
2. L’eventuale spesa per l’intervento di cui al comma 1, è imputato sul Fondo di cui all’articolo 4.

Art.4 vicies – AGGIUNTIVO
(Partenariato pubblico-privato)

1. Al fine di ridurre i costi pubblici per la realizzazione di tutta una serie di progetti di pubblica utilità, che abbiano un valore sociale od economico significativo, che possano migliorare le condizioni di vita dei cittadini o migliorare le performance economiche dello Stato, nonché per migliorarne velocità e modalità di concretizzazione, è dato mandato al Congresso di Stato di regolamentare con Decreto
Delegato il partenariato pubblico-privato (PPP), secondo i criteri determinati nei commi successivi.
2. Il PPP è inteso come forma di cooperazione tra poteri pubblici e soggetti privati con lo scopo di finanziare, costruire e gestire infrastrutture o servizi ad uso economico, o fornire servizi di interesse pubblico, e che prevedano una traslazione di almeno una parte del rischio operativo dalla pubblica amministrazione al privato.
3. In particolare, si deve intendere per “contratto di partenariato pubblico privato”, il contratto scritto, a titolo oneroso, con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici, per un periodo determinato in funzione della durata dell’ammortamento dell’investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un’opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all’utilizzo dell’opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell’operatore economico.
4. I ricavi di gestione dell’operatore economico possono provenire non solo dal canone riconosciuto dalla parte pubblica ma anche da qualsiasi altra forma di contropartita economica, quale, ad esempio, l’introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna.
5. Il trasferimento del rischio in capo all’operatore economico deve comportare l’allocazione in capo al partner privato, per l’intero periodo di gestione dell’opera, del rischio di costruzione, del rischio di disponibilità o del rischio di domanda dei servizi resi. Tuttavia la parte pubblica deve avere la facoltà di pagare un canone all’operatore economico privato che subisca periodi di annullamento o riduzione degli introiti direttamente e casualmente legati ai periodi di ridotta o nulla disponibilità dell’opera o di prestazione dei relativi servizi.
6. Va prevista la possibilità che la parte pubblica possa stabilire anche il versamento di un contributo pubblico, determinato ex ante, o addirittura concedere, a scopo remunerativo, la cessione di beni immobili che non hanno più alcun interesse pubblico.
7. In ogni caso, l’eventuale contributo pubblico, comprendendo erogazioni dirette, eventuali garanzie e altri meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al 20% del costo dell’investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.
8. La sottoscrizione del contratto di PPP può avvenire contestualmente al pieno finanziamento dell’opera da realizzarsi ma si deve intendere risolto di diritto nell’ipotesi in cui il finanziamento non sia perfezionato entro dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto di PPP.
9. La scelta del partner privato deve, di norma, avvenire con procedure ad evidenza pubblica, incluse forme di dialogo competitivo. Il Decreto deve stabilirne modalità e contenuti.
10. Devono infine essere disciplinate le forme con cui l’amministrazione possa prendere in considerazione proposte provenienti da singoli operatori economici, fatte indipendentemente da scelte pubbliche predeterminate, che siano valutate di interesse pubblico. Il Decreto deve prevedere nei dettagli i contenuti che tale proposta dovrà avere ed in particolare un progetto di fattibilità tecnico-economica, uno schema di contratto, un piano economico finanziario e garanzie a favore dell’amministrazione.

Art.4 vicies semel – AGGIUNTIVO
(Part-time imprenditoriale)

È dato mandato al Congresso di Stato di emanare un Decreto Delegato, entro il 31/3/2021, per rendere possibile, anche per coloro che abbiano la licenza già attiva, la trasformazione della licenza individuale in licenza part time per un massimo di tre anni, ferma restando l’iscrizione alle liste di avviamento al lavoro a tempo parziale e l’obbligo di accettare proposte di lavoro a tempo parziale che venissero proposte.

Art.4 vicies bis – AGGIUNTIVO
(Altre politiche a medio termine)

1. Al fine di impostare politiche che siano utili anche nel medio termine per rendere più competitivo il Paese, favorire la crescita delle imprese e facilitare nuovi investimenti, migliorando la produttività del lavoro ed il tasso di partecipazione al lavoro, è dato mandato al Congresso di Stato di emanare uno o più Decreti Delegati per regolamentare:
a) una revisione della legge sul diritto allo studio che consenta di prevedere incentivi più ampi e significativi per gli studenti che scelgano percorsi di tipo tecnico e specialistico richiesti dal mercato, che il Decreto identifica;
b) forme e modalità per l’accesso dei lavoratori già inseriti nel mercato del lavoro alla formazione continua, in particolare verso l’incremento delle competenze informatiche, linguistiche e digitali, anche prevedendo forme di riduzione dell’orario di lavoro coperte da uno speciale sussidio per la formazione;
c) la riduzione strutturale del cuneo fiscale a carico delle imprese sulle assunzioni dei sammarinesi e dei residenti; il Decreto può prevedere anche forme di differenziazione, nelle forme e nell’importo, fra giovani in cerca di primo ingresso, per i quali potrebbe essere previsto un “bonus formazione” personale da usare presso ogni impresa che li dovessero assumere e formare, e disoccupati in cerca di ricollocamento, che possono invece dare diritto a sgravi diretti per l’impresa;
2. Tutte le spese di cui al presente articolo sono imputate sul Fondo di cui all’articolo 4.

Art.4 vicies ter – AGGIUNTIVO
(Politiche per la famiglia)

1. Al fine di potenziare l’attività di sostegno alle famiglie in un’ottica di conciliazione della vita familiare con una vita lavorativa per entrambi i genitori, nonché di incentivo alla natalità e di aumento del tasso di partecipazione al mercato del lavoro, si dà mandato al Congresso di Stato di elaborare uno o più Decreti Delegati per sostenere la genitorialità e contrastare la denatalità, secondo i criteri direttivi individuati nei commi successivi.
2. I Decreti Delegati dovranno porre in essere i seguenti interventi:
a) disciplinare i congedi parentali, ovvero il diritto per entrambi i genitori di chiedere un congedo dal lavoro per prendersi cura dei bambini nei loro primi anni di vita. Questo intervento dovrà prevedere, in un’ottica di parità di genere, che il congedo sia individuale e non trasferibile, per incoraggiare i padri a essere maggiormente coinvolti nella gestione e nella cura dei figli. Il congedo parentale dovrà essere previsto per una durata non inferiore a tre mesi;
b) concedere il diritto al congedo di paternità, per un periodo non inferiore a 15 giorni lavorativi, al momento della nascita di ciascuna figlia o figlio;
c) prevedere il diritto dei genitori lavoratori ad usufruire di permessi retribuiti, in caso di malattia della figlia o del figlio, fino ad un massimo 7 giorni lavorativi in un anno e non retribuiti senza alcun limite, compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro e previa produzione di certificato medico che attesti la malattia della figlia o del figlio;
d) promuovere la parità di genere all’interno dei nuclei familiari favorendo l’occupazione femminile, attraverso la predisposizione di modelli di lavoro agile o flessibile e in particolare prevedendo la possibilità di ottenere il part-time sia nel settore privato che all’interno della PA;
e) aiutare le famiglie con interventi di sostegno economico per coprire, in stretto collegamento con l’indice Icee ed in particolare per i livelli più bassi dello stesso, anche l’intero ammontare delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati e delle scuole dell’infanzia;
f) aumentare gli orari di apertura delle scuole primarie con attività pomeridiane non didattiche e potenziare orari e attività degli asili nido;
g) introdurre modalità di tutela domiciliare degli anziani e delle persone non autosufficienti
h) sostenere le famiglie nelle spese sostenute nel corso del percorso educativo e/o riabilitativo dei minori affetti da patologie fisiche e non fisiche, ivi compresa la diagnosi di disturbo dell’apprendimento, fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado;
i) sostenere le famiglie per le spese sostenute per gite scolastiche, iscrizione annuale e abbonamento ad associazioni sportive, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dei minori.
3. Tutte le spese di cui al presente articolo sono imputate sul Fondo di cui all’articolo 4.

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