STATUTO

Art. 1
Valori fondativi

Repubblica Futura è un Movimento politico aperto a tutti coloro che, richiamandosi ai valori della libertà, della democrazia e della solidarietà, vogliono operare per salvaguardare la dignità della persona e per il bene della Repubblica.

Si propone di:

  1. a) – promuovere un’azione di riforma e di moralizzazione della politica;
  2. b) – favorire il dialogo con le forze politiche e sociali;
  3. c) – stimolare la partecipazione diretta dei cittadini alla vita pubblica;
  4. d) – contribuire alla crescita culturale della società anche attraverso una informazione libera;
  5. e) – operare per il rinnovamento del Paese, delle sue istituzioni e della classe dirigente;
  6. f) – agire per la piena realizzazione dello stato di diritto, dei principi di legalità e di trasparenza e per la sempre maggiore integrazione internazionale della Repubblica;
  7. g) – dare voce ad un’opinione popolare, liberale e riformatrice, quale elemento fondamentale per la costruzione di una moderna democrazia;
  8. h) – attribuire centralità ai valori della libertà, della solidarietà, della famiglia, del pluralismo e della rappresentanza;
  9. i)- contribuire al recupero della fiducia dei cittadini verso le istituzioni.

Art. 2
Adesione

Possono essere aderenti al Movimento i cittadini sammarinesi ed i residenti in Repubblica.

L’adesione comporta la condivisione del manifesto costitutivo, l’accettazione del presente statuto ed il pagamento della quota associativa stabilita annualmente dall’Assemblea.

Non possono aderire al movimento coloro che non abbiano ineccepibile condotta civica e politica o aderiscano ad associazioni, anche segrete, o movimenti aventi finalità politiche o ideali contrastanti con quelli del movimento o con le leggi dello Stato. Nei casi dubbi la decisione sull’adesione spetta al Collegio dei Probi Viri.

Art. 3
Decadenza

La qualifica di aderente si perde:

  1. a) – per recesso;
  2. b) – per morosità nel pagamento della quota associativa;
  3. c) – per attività in contrasto con i fini del Movimento o per comportamento scorretto.

Nel caso prospettato alla lettera c), il provvedimento di decadenza della qualifica di aderente è adottato dall’Assemblea ordinaria sentito il Collegio dei Probi Viri.

Art. 4
Organi

Sono organi del Movimento:

– l’Assemblea;

– il Presidente;

– Il Presidente Onorario;

– il Gruppo di Coordinamento;

– il Coordinatore;

–  2 Vice Coordinatori;

– il Collegio dei Probi Viri;

– il Gruppo Consiliare;

–  il Gruppo Giovanile.

L’elezione di tutti gli organi sociali è fatta a scrutinio segreto.

Possono essere eletti gli aderenti al Movimento in regola col pagamento della quota associativa e i nuovi aderenti che abbiano versato la quota associativa da almeno tre mesi o, se candidati alle ultime elezioni politiche tenutesi non più di sei mesi prima dell’Assemblea congressuale, che abbiano versato la quota associativa almeno quindici giorni prima della stessa.

Le cariche di Presidente, Presidente Onorario, Coordinatore e Vice Coordinatori, non possono essere ricoperte contemporaneamente da persone appartenenti tutte allo stesso genere, così come nel Collegio dei Probi viri devono essere rappresentati entrambi i generi.

Il Presidente e il Coordinatore sono eletti con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti.

Risultano eletti membri del Collegio dei Probi Viri coloro che ottengono il maggior numero di voti.

Ogni aderente può esprimere un numero di preferenze pari alla metà più uno dei membri da eleggere.

Dovrà comunque essere garantita nel Collegio dei Probi Viri la rappresentanza proporzionale di eventuali gruppi di minoranza.

Il Gruppo di coordinamento è disciplinato dal successivo articolo 8.

Tutte le cariche hanno la durata di tre anni, con possibilità di rinnovo, ad eccezione del Coordinatore e del Presidente dell’Assemblea che possono essere rieletti trascorsi almeno tre anni dal termine del precedente mandato.

Art. 5
Assemblea

L’Assemblea è l’organo principale del Movimento. Ad essa è riservata la funzione di indirizzo politico.

Si riunisce in forma ordinaria o in forma congressuale ed è convocata e presieduta dal Presidente.

L’Assemblea ordinaria è formata da tutti gli aderenti al Movimento ed ha competenza su temi aventi carattere generale e corrente. A tale assemblea possono essere invitati, senza diritto di voto, esterni in qualità di osservatori previa comunicazione e con il consenso del Presidente o del Coordinatore.

L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta ogni 50 giorni, ogni qualvolta il Gruppo di Coordinamento lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno il 20% degli aderenti.

L’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria deve essere inviato, anche in forma telematica, almeno cinque giorni prima della data fissata per l’Assemblea e deve contenere l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione. In caso di urgenza o necessità la convocazione sarà valida con un congruo preavviso.

L’Assemblea ordinaria, regolarmente convocata, si intende validamente costituita con la presenza di almeno 1/4 degli aderenti in prima convocazione, con un numero qualsiasi in seconda convocazione.

L’Assemblea congressuale è formata da tutti gli aderenti al Movimento ed ha competenza nella determinazione dell’indirizzo politico.

Essa nomina il Presidente, il Presidente Onorario, il Coordinatore ed il Collegio dei Probi Viri.

Essa è altresì competente a modificare lo statuto.

L’Assemblea congressuale si riunisce con cadenza triennale e straordinariamente ogni qualvolta l’Assemblea ordinaria lo ritenga opportuno.

L’avviso di convocazione dell’Assemblea congressuale deve essere inviato, anche in forma telematica, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea e deve contenere l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione.

L’Assemblea congressuale, regolarmente convocata, si intende validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 degli aderenti.

Le decisioni in entrambe le Assemblee sono adottate a maggioranza dei presenti.

In Assemblea ordinaria i nuovi aderenti possono esercitare il diritto di voto trascorsi tre mesi dal versamento della quota associativa.

In Assemblea congressuale i nuovi aderenti possono esercitare il diritto di voto trascorsi tre mesi dal versamento della quota associativa ovvero, se candidati alle ultime elezioni politiche tenutesi non più di sei mesi prima dell’Assemblea, se hanno versato la quota associativa almeno quindici giorni prima della stessa.

Art. 6
Compiti dell’Assemblea

L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  1. a) – discutere e deliberare su argomenti di carattere politico e su ogni argomento demandatole dal Gruppo di Coordinamento;
  2. b) – discutere e determinare l’eventuale adesione/associazione del movimento a organizzazioni internazionali
  3. c) – approvare la lista elettorale, la coalizione elettorale e il relativo programma;
  4. d) – approvare il bilancio consuntivo annuale;
  5. e) – determinare la quota associativa annuale;
  6. f) – svolgere ogni altra funzione demandatale dal presente statuto.

L’Assemblea congressuale ha i seguenti compiti:

  1. a) – determinare le linee di indirizzo politico generale;
  2. b) – eleggere il Presidente dell’Assemblea, il Presidente Onorario, il Coordinatore e i membri del Collegio dei Probi Viri;
  3. c) – deliberare in merito alle modifiche dello statuto, del nome e del simbolo del Movimento;
  4. d) – discutere e deliberare su ogni argomento demandatole dall’Assemblea ordinaria o dal Gruppo di Coordinamento;
  5. e) – svolgere ogni altra funzione demandatale dallo statuto.

Art. 7
Presidente dell’Assemblea

Il Presidente dell’Assemblea ha i seguenti compiti:

– curare i rapporti con gli aderenti;

– convocare e presiedere l’Assemblea;

– dare il consenso alla partecipazione all’Assemblea ordinaria di esterni in qualità di osservatori senza diritto di voto;

– dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea di concerto con il Coordinatore.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal membro più anziano del Gruppo di Coordinamento.

Art. 8
Presidente Onorario

Il Presidente Onorario rappresenta e tutela i valori fondanti del Movimento e riveste un ruolo consultivo per l’Organizzazione interna.

Art. 9
Gruppo di Coordinamento

Il Gruppo di Coordinamento è l’organo esecutivo del Movimento, ispira la propria attività ai principi della collegialità e della collaborazione e risponde del proprio operato all’Assemblea.

E’ composto dal Coordinatore, che lo presiede, dal Presidente dell’Assemblea, dal Presidente Onorario, dai Vice Coordinatori, ove nominati, dal Capogruppo consiliare, dai membri di Governo e dai Consiglieri della corrente Legislatura e delle 2 precedenti, dal Responsabile del Gruppo Giovanile, dal Direttore/Responsabile dell’organo di comunicazione/informazione interno e da 1 Rappresentante per ogni Gruppo di Lavoro istituito dall’Assemblea previa accettazione degli aventi diritto che dovrà intervenire entro il termine di 30 giorni rispettivamente dall’elezione, dalla nomina o dalla comunicazione a ciascuno di essi.

Il Gruppo di Coordinamento nomina il Responsabile Amministrativo, il Responsabile Organizzativo ed il Responsabile per la Comunicazione che, se nominati all’esterno del Gruppo di Coordinamento, vengono invitati alle sue riunioni, ma senza diritto di voto.

Conferisce inoltre altri incarichi ritenuti utili e promuove la formazione di gruppi di lavoro stabili e tematici per lo studio e l’elaborazione di contenuti e proposte politiche, riferendo periodicamente all’Assemblea del lavoro svolto dagli stessi.

Il Gruppo di Coordinamento, congiuntamente al Gruppo Consiliare, nomina i rappresentanti del Movimento in Congresso di Stato.

Il Gruppo di Coordinamento ha la facoltà di non accettare adesioni al Movimento.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Gruppo di Coordinamento, e quindi degli aventi diritto che hanno formalizzato la loro accettazione secondo le disposizioni del secondo comma del presente articolo.

Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 10
Coordinatore

Il Coordinatore rappresenta il Movimento.

Convoca e presiede il Gruppo di Coordinamento.

Ha i seguenti compiti:

– dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea, di concerto con il Presidente, e a quelle del Gruppo di Coordinamento;

– dare il consenso alla partecipazione all’Assemblea ordinaria di esterni in qualità di osservatori senza diritto di voto.

In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dai Vice-Coordinatori.

E’ il legale rappresentante del Movimento.

È facoltà del Coordinatore nominare fino a 2 Vice Coordinatori scelti all’interno dell’Assemblea degli aderenti.

In caso di assenza o impedimento è sostituito da uno dei due Vice-Coordinatori, ove nominati. In caso gli stessi non siano stati nominati, è sostituito dal Presidente.

Art. 11
Responsabile Amministrativo

Il Responsabile Amministrativo provvede alla tenuta dei libri contabili ed all’adempimento dei relativi atti amministrativi.

Sovrintende a tutte le operazioni finanziarie e predispone il bilancio consuntivo del Movimento.

Il bilancio è reso pubblico annualmente dopo l’approvazione dell’Assemblea ordinaria.

Art. 12
Fondi

I fondi del Movimento sono costituiti dalle quote associative annuali degli aderenti, dal finanziamento pubblico, dai contributi volontari degli aderenti e dei cittadini, dai proventi di eventuali iniziative di autofinanziamento e dall’eventuale patrimonio.

In caso di scioglimento del Movimento, l’Assemblea ordinaria delibera la destinazione degli eventuali fondi.

Art. 13
Collegio dei Probi Viri

Il Collegio dei Probi Viri ha il compito di decidere sulle controversie che dovessero insorgere fra gli aderenti ed il Movimento o tra i suoi organi.

La competenza del Collegio dei Probi Viri esclude la competenza di ogni altra giurisdizione.

Esso giudica a maggioranza, ex bono et aequo, senza formalità di procedura.

Il suo lodo, da emanarsi nel più breve tempo possibile, è inappellabile.

Il Collegio dei Probi Viri è composto di tre membri eletti dall’Assemblea fra gli aderenti al Movimento, non appartenenti al Gruppo di Coordinamento.

Art. 14
Gruppo Consiliare

Il Gruppo Consiliare è formato dai membri del Consiglio Grande e Generale aderenti a Repubblica Futura.

Svolge la propria attività in collaborazione col Gruppo di Coordinamento.

Alle sue riunioni partecipano, con diritto di voto, il Presidente dell’Assemblea, il Presidente Onorario, il Coordinatore, i Vice Coordinatori e i membri di Governo.

E’ l’interprete, in sede consiliare, degli indirizzi politici del Movimento.

Designa al suo interno il Capogruppo.

I membri del Gruppo Consiliare non possono ricoprire la funzione di Responsabile Amministrativo.

Art. 15
Gruppo Giovanile

Il Gruppo Giovanile è costituito dagli aderenti a Repubblica Futura compresi tra i 16 e i 35 anni, che ne entrano a fare parte di diritto.

Il Gruppo nomina nel proprio seno il Responsabile con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti. La carica ha durata di tre anni, con possibilità di rinnovo decorsi almeno tre anni dal termine del precedente mandato.

Il Responsabile cura i rapporti con i giovani intraprendendo, d’intesa con il Gruppo di Coordinamento, ogni attività ritenuta idonea al loro coinvolgimento nell’attività politica del movimento.

È facoltà del Gruppo Giovanile dotarsi di un regolamento interno, che non sia in contrasto con lo statuto, i principi ed i valori ispiratori di Repubblica Futura.

Il Responsabile fa parte di diritto del Gruppo di Coordinamento.

Per le attività del Gruppo Giovanile il Gruppo di Coordinamento mette a disposizione annualmente una somma, previa presentazione da parte del Giovanile di un programma delle iniziative e delle spese previste.

Il Gruppo Giovanile ha la possibilità di aderire al movimento giovanile delle organizzazioni internazionali a cui Repubblica Futura è associata.

Approvato dall’Assemblea Congressuale nella seduta del 9 ottobre 2021

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