Questa è la risposta del Segretario per la Giustizia Stefano Canti all’interpellanza del gruppo consiliare di Repubblica Futura, depositata il 27 agosto 2025, relativa all’arresto in Italia di un cittadino sammarinese in seguito a condanna definitiva per reato di violenza sessuale.
Dalla ricostruzione del Segretario, ci pare che l’evidenza delle responsabilità risulti in modo cristallino.
Oggetto: risposta interpellanza del Gruppo Consiliare di Repubblica Futura, depositata in data 27 agosto 2025 (ID 17191596) per chiarimenti circa la notizia apparsa sulla stampa dell’arresto e l’accompagnamento in carcere di un cittadino sammarinese, avvenuto a Rimini il 23 agosto 2025, a seguito di condanna definitiva per il reato di violenza sessuale aggravata e continuata su minori.
Con riferimento all’interpellanza specificata in oggetto, si significa quanto segue.
Quanto al punto 1 dell’interpellanza (in che modo il Governo sia venuto a conoscenza del fatto che un giovane cittadino sammarinese è stato condannato e tratto in arresto per reati di violenza sessuale aggravata e continuata a danno di più minori), si rappresenta che in data 18 giugno scorso – con comunicazione informale trasmessa a mezzo email e non per via diplomatica come previsto dall’art. 12 della Convenzione Europea di Estradizione fatta a Parigi il 13 dicembre 1957 e ratificata dalla Repubblica di San Marino con Decreto Consigliare 16 marzo 2009 n. 28 e successiva modifica integrazione con Decreto Consigliare 2 Aprile 2013 n.33 – la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona inviava alla Segreteria di Stato per la Giustizia una email riportante la seguente dicitura: “Come disposto dal sostituto procuratore Generale, dott. Salvatore Campochiaro, si trasmette l’allegata rettifica della richiesta di assistenza giudiziaria, e relativa documentazione” allegata. Attraverso la suddetta comunicazione del 18 giugno 2025, la Segreteria di Stato per la Giustizia veniva a conoscenza della vicenda in oggetto. In data 2 Luglio 2025, in sede di comunicazioni, il sottoscritto Segretario di Stato per la Giustizia riferiva in Congresso di Stato circa la richiesta di estradizione e di arresto provvisorio di Steven James Raul informando tutti i presenti sui reati commessi dallo stesso sul territorio italiano e del consenso, in quanto cittadino sammarinese residente, all’espiazione della pena in San Marino.
Per quanto concerne il punto 2 dell’interpellanza (se la Repubblica Italiana abbia avviato presso la Repubblica di San Marino richieste di estradizione a carico del giovane sammarinese) si evidenzia che la richiesta di estradizione è pervenuta irritualmente direttamente all’Autorità Giudiziaria di San Marino tramite email della cancelleria penale, dalla procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona. Le richieste di estradizione devono pervenire, ai sensi della Convenzione sull’estradizione del 1957 per via diplomatica (articolo 12). La comunicazione diretta è prevista solo per l’arresto provvisorio a fini estradizionali che può essere disposto solo se in astratto e prima facie la richiesta di estradizione è accoglibile.
Con riferimento al punto 3 dell’interpellanza (in caso di risposta affermativa al superiore quesito, se il Segretario di Stato per la Giustizia abbia comunicato l’avvenuta richiesta alla competente Autorità Giudiziaria del Tribunale di San Marino), la Segreteria di Stato per la Giustizia, nonostante la irrituale trasmissione (che sarebbe dovuto pervenire per via diplomatica come previsto dall’art. 12 della Convenzione Europea di Estradizione fatta a Parigi il 13 dicembre 1957 e ratificata dalla Repubblica di San Marino con Decreto Consigliare 16 marzo 2009 n. 28 e successiva modifica integrazione con Decreto Consigliare 2 Aprile 2013 n.33), ai sensi delle norme in materia di estradizione – vista la gravità dei reati – trasmetteva al Tribunale in data 30 giugno 2025 (prot. n. 61902 Acta) la richiesta e la relativa documentazione pertinente al provvedimento di esecuzione n.23/2025 SIEP PM del 24/04/2025 ovvero domanda di estradizione e di arresto provvisorio di Steven James Raul. Unitamente alla predetta nota la Segreteria di Stato per la Giustizia inoltrava al Tribunale sammarinese anche la nota pervenuta alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e alla Segreteria di Stato per la Giustizia, datata 23 giugno 2025, del legale di fiducia di Steven James Raul, con cui il legale stesso, richiamava la dichiarazione contenuta nello strumento di ratifica della Convenzione Europea di Estradizione del 1957, depositato il 18 marzo 2009 dalla Repubblica di San Marino, in base alla quale San Marino non concede l’estradizione dei cittadini sammarinesi, oltre a prestare il consenso alla espiazione della pena in San Marino.
In riferimento al punto 4 dell’interpellanza (se le forze di polizia italiane abbiano avviato le ricerche del reo a seguito della condanna definitiva, anche tramite la collaborazione con le forze di polizia della Repubblica di San Marino) si rappresenta che in data 12 giugno 2025 la NCB INTERPOL di San Marino è stata attivata per la ricerca del reo dalla NCB INTERPOL di Roma, sulla base di un ordine di esecuzione per la carcerazione Nr. 23/2025 SIEP emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Urbino il 24/04/2025. NCB INTERPOL di San Marino ha prontamente attivato il Reparto Operativo e la Polizia Giudiziaria della Gendarmeria per esperire alle richieste formulate da NCB INTERPOL di Roma. I predetti reparti operativi della Gendarmeria hanno da subito posto in essere servizi esterni finalizzati alla verifica della presenza in territorio del reo e delle sue abitudini. Resta intesa la segretezza in ordine alle richieste di informazioni avanzate ad Interpol ed alla Gendarmeria. Sono, queste, infatti, informazioni di intelligence che non possono essere condivise con alcuna Autorità dello Stato. Interpol è una organizzazione mondiale che costituisce un network tra le forze di polizia ai fini dello scambio di informazioni: San Marino ha aderito a Interpol, accettandone lo Statuto, e, quindi, le regole che presiedono allo scambio di informazioni. Le richieste che pervengono tramite Interpol al nostro focal point possono essere utilizzate solo per le finalità per le quali è richiesta la collaborazione, e non possono pertanto essere condivise con altre autorità, se non previa autorizzazione dell’Autorità che effettua la richiesta. Ciò che nel caso in esame era pacifico dal fatto che la richiesta riguardava il luogo nel quale il condannato si trovava: alla risposta positiva circa la sua presenza in San Marino ha fatto seguito, infatti, la domanda di estradizione non si era ancora perfezionata, mancando la richiesta del Ministero della Giustizia italiano.
In riferimento al punto 5 dell’interpellanza (se corrisponde al vero, come sostenuto dalla difesa del detenuto, che sia stata rivolta domanda al Segretario di Stato per la Giustizia per l’espiazione della pena nel carcere della Repubblica di San Marino, ai sensi della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983 fra gli Stati membri del Consiglio d’Europa ed altri Stati firmatari) tra la documentazione trasmessa dalla Segreteria di Stato per la Giustizia al Tribunale sammarinese in data 30 Giugno scorso, vi era anche la nota pervenuta alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e alla Segreteria di Stato per la Giustizia, datata 23 giugno 2025, del legale di fiducia di Steven James Raul, con cui il legale stesso, richiamava la dichiarazione contenuta nello strumento di ratifica della Convenzione Europea di Estradizione del 1957, depositato il 18 marzo 2009 dalla Repubblica di San Marino, in base alla quale San Marino non concede l’estradizione dei cittadini sammarinesi, oltre alla richiesta di prestare il consenso alla espiazione della pena in San Marino. Tale istanza – irricevibile, in quanto presentata prima della richiesta di estradizione – è stata menzionata nella sentenza del Giudice d’Appello. Va ribadito che la Convenzione n. 112 del Consiglio d’Europa non riconosce al condannato alcun diritto a scegliere il luogo di espiazione della pena, ma il consenso del condannato è solo il presupposto per l’attivazione del procedimento che coinvolge le Autorità politiche dei due Stati (il Governo di San Marino, che deve effettuare la richiesta previa valutazione dell’opportunità politica, ed il Ministero della Giustizia italiano, che deve approvarla).
Con riguardo al punto 6 dell’interpellanza (se a carico del medesimo soggetto detenuto nel carcere italiano di Rimini siano stati iscritti procedimenti penali per fatti analoghi anche presso il Tribunale della Repubblica di San Marino), si significa che a carico del medesimo soggetto non risultano iscritti procedimenti penali per fatti analoghi presso il Tribunale della Repubblica di San Marino. Sul certificato Carichi Pendenti di James Steven Raul (richiesto dall’Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive al Cancelliere della sezione penale del Tribunale, a seguito di iscrizione nelle liste delle pubbliche graduatorie nel mese di Settembre 2024) emergeva un decreto di citazione relativo al procedimento penale n.256/2021 per il reato di percosse (articolo 157 del Codice Penale) per fatti avvenuti a Murata il giorno 11 Aprile 2021. In merito al suddetto reato il Commissario della Legge in data 21 Ottobre 2022 ha pronunciato la sentenza di condanna in primo grado. In data 26 Novembre 2024, la parte civile rimette querela ai sensi dell’articolo 60 del Codice Penale nel procedimento nei confronti del Sig. Steven James Raul che per accettazione la sottoscrive. In data 27 Novembre 2024, il giudice di Appello – in riforma della sentenza del Commissario della Legge in data 21 ottobre 2022 emessa nei confronti di James Steven Raul – dichiara di non doversi procedere nei confronti dell’imputato perché il reato è estinto per remissione della querela.
Quanto al punto 7 dell’interpellanza (se l’autorità giudiziaria sammarinese abbia mai richiesto i certificati penale generale e carichi pendenti del reo alle corrispondenti autorità italiane, o sia comunque venuta a conoscenza della pendenza del citato procedimento penale ovvero della sentenza definitiva di condanna; in caso affermativo, se lo abbia comunicato al Governo) si rileva che il Tribunale della Repubblica di San Marino ha richiesto i certificati penali aggiornati alle competenti autorità italiane. Precisamente in data 09 luglio 2025 su richiesta della Procura Fiscale, veniva richiesto all’Autorità Italiana il certificato aggiornato a nome del ventisettenne sammarinese. Il certificato giungeva, con gli aggiornamenti relativi alla sentenza definitiva del procedimento di cui trattasi al Casellario del Tribunale di San Marino in data 11 luglio 2025. Va rilevato che non esiste alcun obbligo convenzionale per la comunicazione reciproca della pendenza di procedimenti penali che riguarda cittadini italiani/sammarinesi. Vengono trasmesse periodicamente solo le iscrizioni del casellario giudiziario relative alle condanne definitive. Si precisa che non tutte le iscrizioni del casellario sono ostensibili ai privati ed alla Pubblica Amministrazione, ad esempio non si riportano le condanne con i benefici di legge, che risultano invece nei certificati rilasciati dall’Autorità Giudiziaria per esclusivi fini di giustizia. Non esisteva alcuna iscrizione nel casellario italiano nemmeno nel 2022: l’Autorità Giudiziaria sammarinese che procedeva per un reato che nulla aveva a vedere con la pedofilia (procedimento penale n.256/2021 per il reato di percosse), lo ha richiesto assieme a quello dei carichi pendenti ed entrambi riportavano l’assenza di iscrizioni. Va precisato che la comunicazione periodica delle iscrizioni dei rispettivi casellari giudiziari avviene in forza di uno specifico accordo interministeriale con il Governo italiano, sebbene la Convenzione italo-sammarinese del 1939 preveda la comunicazione reciproca delle condanne, l’Italia non aveva più provveduto alla trasmissione in ragione del fatto che nella UE il casellario è gestito da un sistema informatico integrato per la condivisione immediata di tali informazioni. Nell’anno 2014, con il supporto dell’Italia, vi è stata una missione sammarinese a Bruxelles per ottenere l’accesso a tale sistema, negato in quanto San Marino è Paese Terzo. A seguito dell’impossibilità di accedere al sistema, si è convenuta la trasmissione periodica dei dati del casellario (l’unica possibile) in quanto le Autorità italiane devono estrarre i dati manualmente dal sistema informatico UE. L’accordo di associazione con l’UE consentirà di superare il gap. Ottenute le risultanze del Casellario italiano, a seguito di richiesta posteriore alla richiesta di estradizione, peraltro nemmeno necessarie in ragione dell’allegazione alla richiesta delle sentenze definitive di condanna, il Tribunale non avrebbe potuto condividere l’informazione (interna al procedimento di estradizione), in quanto connotata dalla segretezza, essendo pendente mandato di arresto in Italia. Le informazioni contenute nella richiesta di estradizione (come d’altra parte tutte quelle fornite nelle richieste di rogatoria provenienti dall’estero) sono connotate dalla segretezza e non possono essere condivise con altre autorità dello Stato richiesto, se non con l’autorizzazione espressa dell’Autorità richiedente. Ciò vale anche per le Segreterie di Stato competenti, che non possono condividere le informazioni ricevute nell’ambito di tali procedimenti.
Sul punto 8 dell’interpellanza (se corrisponde al vero che il soggetto abbia svolto attività lavorativa presso alcuni plessi scolastici della Repubblica di San Marino, ed in caso di risposta affermativa con quali mansioni) la Direzione degli Asili Nido e per l’Infanzia ha verificato la posizione dello stesso ed è emerso che la sostituzione è stata ricoperta su PDR ADNI ed assegnata al medesimo tramite le graduatorie dell’ULPA in quanto il personale dalla graduatoria specifica risultava esaurito. La presa di servizio risulta in data 23 aprile 2025 presso la cucina del Nido Coccinella. Dal 24 aprile al 22 giugno ha prestato servizio prevalentemente presso la cucina del Nido di Cailungo con 2 giorni di sostituzioni presso la cucina di Dogana e 2 presso quella di Città. Dal 23 giugno al 6 agosto è stato attribuito al Plesso di Dogana. Il 7 e 8 agosto ha usufruito di 2 permessi non retribuiti e l’8 agosto è il giorno di termine della sostituzione. Il soggetto ha prestato servizio unicamente nelle cucine in quanto la sua qualifica non consente diverse mansioni all’interno dei Nidi. Il personale dei Nidi in cui ha effettuato la sostituzione conferma che non ha mai avuto contatto diretto con i bambini all’interno delle sezioni.
In riferimento al punto 9 dell’interpellanza (se la Pubblica Amministrazione sia mai venuta in possesso dei certificati penale generale e carichi pendenti del soggetto oggi detenuto per ragioni legate all’eventuale rapporto di pubblico impiego svolto) si evidenzia che la Pubblica Amministrazione, precisamente l’Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive, per ragioni legate all’eventuale rapporto di lavoro di pubblico impiego svolto, ha richiesto ed ottenuto, in data 8 ottobre 2024, dal Casellario del Tribunale di San Marino, le certificazioni (certificato penale e certificato carichi pendenti) a nome del JAMES. A quella data non risultava la pendenza del procedimento penale italiano di cui si parla. In data 9 luglio u.s., su richiesta della Procura Fiscale, veniva richiesto all’Autorità italiana il certificato penale aggiornato a nome del James Steven Raul. Il certificato giungeva, con gli aggiornamenti relativi alla sentenza definitiva del procedimento in oggetto, al casellario del Tribunale della Repubblica di San Marino in data 11 luglio u.s. Successivamente il Casellario veniva quindi aggiornato. Infine, in data 26 agosto 2025 veniva richiesto nuovamente dal medesimo Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive il certificato penale, con richiesta espressa di eventuali aggiornamenti.
Quanto al punto 10 dell’interpellanza (se sia a conoscenza se il giovane abbia mai svolto il ruolo di educatore anche presso strutture private), si rappresenta che la notizia non era nota all’amministrazione pubblica.
Distinti saluti.
Il Segretario di Stato
Stefano Canti