Introdotto il reato di molestie sessuali: dubbi sulla formulazione

21 Mar 24

Con il decreto delegato 20 marzo 2024 n. 62, la cui adozione è stata annunciata in pompa magna nella giornata di ieri dal Segretario di Stato alla Giustizia, il Congresso di Stato ha inteso dare attuazione al comma 19 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2024, approvata dal Consiglio Grande e Generale il 23 dicembre scorso.

Si tratta di una delle innumerevoli deleghe che la maggioranza consiliare ha conferito al Congresso di Stato con limite temporale 31 dicembre 2024 per l’adozione di decreto delegato, deleghe aspramente contestate dall’opposizione consiliare.

In primo luogo riteniamo di evidenziare che è una pessima prassi quella di modificare le disposizioni del codice penale mediante decreti, anziché con la legge. Il decreto delegato in questione è già vigente e potrebbe, come ogni decreto, subire modifiche in sede di ratifica. Era dunque proprio necessario attendere la fine della legislatura per far uscire un decreto così importante, che a questo punto non si sa quando sarà ratificato e da quale maggioranza consiliare, in quanto la sua ratifica prima delle elezioni politiche non è prevista nel decreto di scioglimento del Consiglio Grande e Generale? E con tutta la confusione che potrà crearsi in questi mesi nei processi penali a fronte di articoli del codice penale modificati con decreto, che potrebbero essere ulteriormente modificati in sede di ratifica del decreto stesso. Sempre ammesso e concesso che il decreto prima o poi venga ratificato e dunque non decada.

Inoltre col decreto predetto, che va a modificare numerosi articoli della legge sulla prevenzione e repressione della violenza contro le donne e di genere e del codice penale, introducendo anche nuovi articoli del codice penale, si è finalmente introdotto anche nel nostro ordinamento, come richiesto da tempo anche da Repubblica Futura, il reato di “molestie sessuali”. 

Ma non riusciamo a comprendere per quale ragione il Congresso di Stato abbia ritenuto di punire chi viola la libertà e la dignità della persona che subisce atti o comportamenti a carattere sessuale SOLO SE i fatti in questione violano “GRAVEMENTE” la sua libertà e la sua dignità. Intanto tale avverbio darà adito a disquisizioni interminabili da parte degli imputati sul raggiungimento o meno della soglia di gravità della violazione, perché ovviamente se tale soglia non sarà raggiunta il reato non sarà integrato; poi, ci chiediamo per quale ragione si sia voluto introdurre tale avverbio non presente negli ordinamenti penali di altri paesi, col risultato pratico di accordare una tutela ridotta a San Marino alle persone che subiranno una violazione della loro libertà e dignità a causa di molestie sessuali.

Ribadiamo la nostra grande preoccupazione rispetto al modo di procedere di un Governo che non si rende conto neppure della inopportunità di emanare un tale decreto in questo momento e non vorremmo pensare male. Ma come diceva un famoso politico italiano, a pensar male si fa peccato ma spesso ci si prende.

Repubblica Futura 

membro dell’Associazione dei Liberali e Democratici Europei (ALDE)

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